DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 1 FEBBRAIO 1986
(G.U. 15-2-1986, n.38)
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE E SIMILI.
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili, allegate al presente decreto.
Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
AUTORIMESSE E SIMILI
0. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a
volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e
l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che
presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze
riferite alle superfici in pianta.
Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle
lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla
manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le
tettoie aperte almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all'esposizione
e alla vendita di autoveicoli.
Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli,
eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non
superiore a mq.40.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la
superficie specifica di parcamento.
Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile, o spazio a cielo scoperto
dal quale si accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente,
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AZIALE ANTINCENDI S.r.l. Pagina 2 di 14 1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione
affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non
inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m.3,50 da pareti, se
finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente
accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE
predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio -
da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni
di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania,
alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al parcamento di
ogni autoveicolo.
1 - GENERALITA'
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela
dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di
panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di
autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti
norme.
1.1 Classificazione.
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente
adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da
questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento.
Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse
aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché
l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota
superiore a quella del piano di riferimento di almeno m.0,6 e purché le aperture di
aerazione abbiano altezza non inferiore a m.0,5.
1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili
possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che
realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della
superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si
distinguono in:
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a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini
antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario
di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si
suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al
precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino
variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della
superficie in pianta o comunque eccedente i mq.180.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le
disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di
autorizzazione a costruire.
E' in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box,
purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano
le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di
cui al punto 2.
2. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO NON
SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:
- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se
di separazione, almeno REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti
parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche
piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali
adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30
della superficie in pianta del locale;
- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno
del tipo REI 30;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche
tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di
chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:
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- le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non
combustibili;
- la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie
in pianta;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate
con materiali non combustibili;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche
con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a m.2.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con
numero di box superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.
2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a
mc.40, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più
di due autoveicoli.
3. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A
NOVE AUTOVEICOLI
3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano
interrato o il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con
strutture di tipo non inferiore a REI 120. E' consentito che tali strutture siano di tipo
non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento
automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di
spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di
locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16-2-1982.
3.2. Altezza dei piani
L'altezza dei piani non può essere inferiore a m.2,40 con un minimo di m.2 sotto
trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di m.1,80.
3.3. Superficie specifica di parcamento
La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:
- 20 mq per autorimesse non sorvegliate;
- 10 mq per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a mc.40 è
consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due
autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli
elementi costruttivi previsti dalla legge 2-2-1974, n.64 dovranno essere osservate le
seguenti disposizioni:
3.4.1. Strutture dei locali
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I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti
non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo
non inferiore a REI 90 e per gli autosilo non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24,
25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al D.M. 16-2-1982
devono essere almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non
di separazione possono essere non combustibili.
3.5. Comunicazioni
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati
ad attività di cui al punto 77 del D.M. 16-2-1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato
possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel D.M.
16-2-1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a
m.32 a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di
autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di
abitazione di edifici di altezza non inferiore a m.24 a mezzo aperture munite di porte
metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono
comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non
aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con
esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75,
76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del D.M. 16-2-1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono
comunicare attraverso filtri, come definiti dal D.M. 30-11-1983, con locali destinati a
tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75,
76, 78, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal D.M.
30-11-1983 con locali destinati ad attività di cui al D.M. 16-2-1982 con l'esclusione
delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6. Sezionamenti
3.6.1. Compartimentazione
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti
di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella:
Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a
condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante
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dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente
tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da
quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né
che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e
primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono
raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo
interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere
protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra, le
superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di
spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere
sempre protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di
tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione,
aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in
caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori,
gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non
combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120
provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e
devono avere ampiezza non inferiore a m.4,50 e a m.5 nei tratti antistanti i box, o
posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi
3.7.0. Ingressi
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze
pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.
Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza
dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli
autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime m.4,50 x 5,50, deve avere le stesse
caratteristiche costruttive dell'autosilo.
3.7.2. Rampe
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso
unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a m.3 o da una rampa a doppio
senso di marcia di ampiezza non inferiore a m.4,50.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di
ampiezza non inferiore a m.3.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica
rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto
purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.
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Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di
curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a m.8,25 per le rampe a
doppio senso di marcia e di m.7 per rampe a senso unico di marcia.
3.8. Pavimenti
3.8.0. Pendenza
I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori
delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi
infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed
impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso
devono avere un livello lievemente superiore (cm.3-4) a quello dei pavimenti
contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.
3.9. Ventilazione
3.9.0. Ventilazione naturale
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da
aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un
efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di
un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione
devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non
superiore a m.40.
3.9.1. Superficie di ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25
della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto
l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale
superficie - non inferiore a mq.0,003 per metro quadrato di pavimento - deve essere
completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o
camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della
ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di
canalizzazione di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per
ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o
con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non
inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione
meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano
superiore a quello riportato nella seguente tabella:
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Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
- primo piano 125;
- secondo piano 100;
- terzo piano 75;
- oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va
integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli
superiori a 250.
3.9.3 Ventilazione meccanica. Caratteristiche
La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre
ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed
azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla
contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla
indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini indipendenti per
ogni piano o di tipo "shunt" aventi sezione non inferiore a mq.0,2 per ogni 100 mq di
superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del
fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere
installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per
l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o
automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili
di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono
essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli
ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale;
comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.
Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove
necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a
100 p.p.m;
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di
CO superiori a 50 p.p.m;
c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili
eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente
l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1
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mq ogni 200 mc di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una
ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento
dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata
a m.1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m.10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza
3.10.0. Densità di affollamento
La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai fini del
calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona
per ogni mq.10 di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/mq) per le autorimesse
non sorvegliate e una persona per ogni mq.100 di superficie lorda di pavimento (0,01
persone/mq) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1. Capacità di deflusso
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per
il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso
di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di
congegni di facile apertura dall'interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento
ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non
inferiore a due moduli (m.1,2).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a
quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a m.0,6.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto
dell'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il
massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da
essere raggiungibili con percorsi inferiori a m.40 o 50 se l'autorimessa è protetta da
impianto di spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite
vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è
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inferiore a m.30 il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo
dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
3.10.7. Scale - Ascensori
Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di m.32, le
scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate
in edifici di altezza antincendi inferiore a m.32 sono ammesse scale ed ascensori di
tipo protetto.
3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con
percorrenze interne non superiori a m.60. Tali scale devono essere raggiungibili dalle
singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di
almeno cm.90 oltre l'ingombro degli autoveicoli.
4. - IMPIANTI TECNOLOGICI
4.1. Impianti di riscaldamento
Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:
- radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
- impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa è
destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
- generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori
all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo
Diesel.
5. - IMPIANTI ELETTRICI
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli,
gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di
quanto stabilito dalla legge 1-3-1968, n.186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono
essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di
energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare,
detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione
normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di
sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.
6. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
6.1. Impianti idrici antincendio
6.1.0. Caratteristiche
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta
autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli
o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere
installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni
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preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle
rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve
essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante
UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse,
e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre
protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
6.1.1. Custodia degli idranti
La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di
sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore
rispettivamente a m.0,35 e m.0,55 ed una profondità che consenta di tenere, a
sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di
lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse
La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti
protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al
bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una
portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar.
L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando
la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni
montante, degli idranti di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell'impianto
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino. Può essere
alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di
pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di
cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora
l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione
richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco
L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il
collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e
facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacità della riserva idrica
La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento
dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in
precedenza.
6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia
(sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per
erogazione di acqua/schiuma.
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6.2. Mezzi di estinzione portatili
Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo approvato" per fuochi
delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".
Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi
venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci
autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben
visibile e di facile accesso.
7. - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non
inferiore a m.1,5 lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti
7.2.0. Pendenza
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di
cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con
materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili
con percorsi inferiori a m.80, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi
sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
7.4. Impianti idrici antincendio
Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni
cento autoveicoli o frazione.
8. - SERVIZI ANNESSI
8.1. Generalità
E' consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione
Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate
all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di
comunicazione metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore al
20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o
ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme
libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di
verniciatura, possono essere situate all'interno dell'autorimessa, alle seguenti
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condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso
indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di
verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le
operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta
apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di kg.50, deve essere conservata in
recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle
autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di mc.2,
devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di
accesso rialzata di m.0,2.
8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode
E' consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti
anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa,
salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
9. - AUTOSALONI
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme
quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.
10. - NORME DI ESERCIZIO
10.1. Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e
8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri
ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n.524
espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo
deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna
in prossimità dell'ingresso.
10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle
acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella
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dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani
interrati.
10.7 Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e
spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di
personale qualificato.
11 - NORME TRANSITORIE
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 20 novembre 1981
è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non
inferiore a m.3 purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
12 - DEROGHE
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio
non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il ministero
dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed
infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di
particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza
non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme